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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 11 - Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.

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