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Legge 27.12.2002, n. 290

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005. (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 241)

Art. 4 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

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