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Legge 27.12.2002, n. 290

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005. (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 241)

Art. 3 - Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministr

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