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Legge 27.12.2002, n. 290

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005. (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 241)

Art. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze é, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 52.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata super

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