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Legge 27.12.2002, n. 290

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005. (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 241)

Art. 5 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanzia

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