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Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 24 dicembre 2002, n. 58.

Art. 7 - Piano triennale

1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione.

2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari.

3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e verifica.

4. Il piano triennale contiene in particolare:

a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;

b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati;

c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo 8.

5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo.

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