Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione.
2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari.
3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e verifica.
4. Il piano triennale contiene in particolare:
a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;
b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati;
c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo 8.
5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo.
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