Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
2. Per l'attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educa
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