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Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 24 dicembre 2002, n. 58.

Art. 5 - Funzioni e compiti di Province e Comuni

1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali:

1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;

2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;

3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate;

4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 156, comma 1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione;

b) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;

c) interventi volti a favorire l'integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri;

d) interventi volti a favorire la quali

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