Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 attraverso:
a) l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;
d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all'Unione Europea per l'educazione alla cittadinanza europea.
e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;
f) l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali.
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