IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 24 dicembre 2002, n. 58.

Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 attraverso:

a) l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;

b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;

d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all'Unione Europea per l'educazione alla cittadinanza europea.

e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;

f) l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.