Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari relativi all'anno scolastico successivo.
2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l'entità delle risorse regionali da assegnare:
a) per l'attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b) per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e).
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