Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo V - Qualificazione del sistema
1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.
2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l'istituzione educativa e formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.
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