Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo V - Qualificazione del sistema
1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.
2. La Regione o le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l'acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta, rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.
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