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Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15

Riforma della formazione professionale. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 9 agosto 2002, n. 104.

Titolo V - Qualificazione del sistema

Art. 29 - Accertamento delle competenze

1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale, e composte da:

a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire;

b) tre docenti del corso, designati dalla direzione dell'ente gestore;

c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro;

d) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione.

3. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

4. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compe

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