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Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15

Riforma della formazione professionale. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 9 agosto 2002, n. 104.

Titolo V - Qualificazione del sistema

Art. 32 - Monitoraggio e valutazione

1. La Regione assume l'efficacia occupazionale, l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la realizzazione delle attività, l'ottimale impiego delle risorse per poter garantire l'economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari diretti e indiretti delle azioni attuate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.

3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla realizzazione di un rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.

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