D.P.R. 21.09.2001, n. 403
1. L'aggiudicazione delle iniziative di cui all'articolo 2 è disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri, valutati in ordine decrescente di importanza:
a) rispondenza agli obiettivi di comunicazione precisati nella lettera di invito;
b) qualità del progetto creativo, con particolare riferimento all'efficacia del messaggio di comunicazione;
c) prezzo.
2. Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione di cui all'articolo 7.
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