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D.P.R. 21.09.2001, n. 403

Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario. (G.U. 16.11.2001, n. 267)

Art. 5 - Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo.

2. La procedura di selezione di cui al comma 1 è resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è reso altresì pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:

a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo;

b) i requisiti di ammissione e di capacità economica e finanziaria di cui agli articoli 3 e 4;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) il termine, non inferiore a quattordici giorni lavorativi, derogabile solo in caso di motivata e comprovata urgenza non dipendente da cause imputabili all'amministrazione, di presentazione delle domande di partecipazione;

e) i criteri di selezione, con riferimento ai requisiti di competenza tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di numero di domande di partecipazione superiore a quindici;

f) ogni altra informazione utile per la predisposizione della domanda di partecipazione anche in relazione alle finalità perseguite dalla campagna di comunicazione.

4. Quando il numero delle domande di partecipazione è superiore a quindici, la selezione dei concorrenti da invitare è effettuata sulla base dei requisiti contenuti nell'avviso di cui al comma 3, lettera e).

5. Sono invitati a partecipare alla procedura di selezione almeno tre imprese mediante lettera

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