D.P.R. 21.09.2001, n. 403
1. La capacità tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, è dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonché dall'allegazione all'offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall'esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l'impresa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, la capacità finanziaria è dimostrata dal fatturato dell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall'esistenza di adeguati requisiti di affidabilità presso il sistema bancario nonché, per le società di capitale, dal capitale sociale.
3. Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacità tecnica o finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere almeno il 60 per cento del fatturato complessivo mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti.
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