D.P.R. 21.09.2001, n. 403
1. La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all'articolo 2 è composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa:
a) per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento;
2) produzione: non oltre il 15 per cento;
3) distribuzione: non meno del 73 per cento;
b) per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento;
2) produzione: non meno del 75 per cento.
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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