Accordo 18.10.2001
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23.01.2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ. In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23.01.2001. Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione asorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art.6, comma 2, del CCNQ 23.01.2001.
2. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale
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