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Accordo 18.10.2001

Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 2 - Arbitrato

1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5 c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

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