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Accordo 18.10.2001

Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 4 - Norma transitoria

1. Essendo già in corso all'atto della sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuerà ad essere applicata la disposizione transitoria di cui all'art.69, comma 8, del decreto legislativo 165/2001. Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al Ministro dell'istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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