Ordinanza MIUIR 23.11.2001, n. 267
1. Sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della presente ordinanza, è formata una graduatoria per ciascun codice funzione e per ogni area linguistica. L'ordine di graduatoria sarà dato, per ciascun candidato, dal punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio conseguito nella prova di accertamento linguistico e da quello risultante dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.
2. L'amministrazione valuterà i titoli in conformità alla tabella allegata al CCNL del 14.09.01.
3. A parità di punteggio complessivo l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
5. Non è ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati non appartenenti al ruolo o classe di concorso o qualifica corrispondente al codice funzione indicato nel decreto di indizione delle prove di accertamento linguistico.
6. Le graduatorie permanenti, formate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del Ministero Affari Esteri - D.G.P.C.C. ufficio IV e pubblicate anche sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri. Esse resteranno esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per errori od omissioni alla D.G.P.C.C. Uff. IV che, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che
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