Ordinanza MIUIR 23.11.2001, n. 267
1. Le graduatorie permanenti di cui alla presente Ordinanza verranno utilizzate per la copertura dei posti vacanti disponibili dopo le operazioni di trasferimento a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
2. Dopo le operazioni di trasferimento il Ministero degli Affari Esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti. A tal fine trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze
3. Il personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Tale provvedimento acquista efficacia al momento della effettiva assunzione di servizio all'estero. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
4. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio nel termine prescritto, viene depennato da tutte le graduatorie in cui risulti incluso, e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
5. Non può essere destinato all'estero il personale che, all'atto della destinazione, risulti non più appartenente alla categoria di personale statale di ruolo corrispondente al codice funzione per il quale è stato inserito nella relativa graduatoria.
6. Per i soli lettori l'assegnazione della sede è sottoposta al gradimento dell'autorità accademica del Paese di destinazione.
7. Per quanto concerne la durata del servi
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