Ordinanza MIUIR 23.11.2001, n. 267
L'inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'art.5 del CCNL del 14.09.01 ha luogo con le seguenti modalità, in relazione alle diverse categorie di personale di cui ai successivi commi 1, 2, 3 e 4.
1. Personale docente e ATA di cui all'art. 2 del D.I. n 5235 del 19.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 27.11.2001, che, in possesso dei requisiti richiesti, partecipi e superi per la prima volta le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere indette con il D.I. succitato.
Detto personale, in caso di superamento delle prove di accertamento delle lingue straniere, viene d'ufficio incluso nelle graduatorie permanenti costituite ai sensi della presente Ordinanza con il punteggio complessivo risultante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera e quello risultante dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio di cui alla tabella allegata al CCNL del 14.09.01, presentati o dichiarati nella domanda di partecipazione alle prove.
2. Personale docente e ATA attualmente inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 16.05.97 e personale docente e ATA precedentemente incluso nelle graduatorie permanenti costituite ai sensi dell'O.M. 16.05.97 e dalle medesime depennato per non aver accettato la proposta di destinazione all'estero, ovvero, destinato all'estero, sia stato restituito successivamente ai ruoli metropolitani, a domanda o per motivi di salute, prima del completamento del mandato.
Tale personale, purché non si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, punto 3 b),c),d),e),f) del C.C.N.L. del 14.09.2001, può partecipare
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