Ordinanza MIUIR 23.11.2001, n. 267
1. Sulla base dei risultati delle prove di accertamento linguistico e della valutazione dei titoli dei candidati che hanno partecipato a dette prove, il Ministero degli Affari Esteri provvede a formare una graduatoria provvisoria per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.
Con apposito avviso nella G. U. IV serie speciale del 19 aprile 2002 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria reperibile in pari data sul sito internet del M.A.E, consultando la voce SCUOLA all'indirizzo www.esteri.it/polestera/ddrc.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il personale di cui all'art. 3, commi 2 a) e 3 a), che intenda avvalersi della facoltà prevista da tali disposizioni, dovrà inviare apposita domanda al Ministero degli Affari Esteri, DGPCC, uff. IV - reparto personale, utilizzando i moduli specificati nei predetti commi.
2. Le domande dovranno essere spedite per raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
3. I titoli conseguiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal decreto interministeriale n. 5235 del 19.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 27.11.2001, non saranno presi in considerazione.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che siano state presentate fuori termine o che risultino prive della firma del candidato.
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