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D.M. Tesoro 14.03.2001

Criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici. (G.U. 13.04.2001, n. 87)

Art. 4 - Ridefinizione dei contratti di affitto

Definiti i piani di ottimizzazione e razionalizzazione secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente art. 3, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, al fine di conseguire la riduzione sia delle superfici utilizzate, sulla base degli standard di cui all'art. 3, comma 3, sia dei costi, nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo, provvederanno:

a) a recedere dal contratto di locazione nei modi e termini di legge nel caso in cui le superfici locate non siano più necessarie agli usi governativi;

b) ad esperire idonee ed opportune trattative per la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di contenere la relativa spesa nei termini di cui al comma 4 del precedente articolo.

Nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2001, i tentativi esperiti non sortiscano effetto, le amministrazioni provvederanno a rilasciare gli immobili alla data di naturale scadenza del contratto ricercando nel contempo soluzioni allocative alternative meno onerose.

c) Le amministrazioni proseguiranno nei rapporti di locazione giunti a scadenza e soggetti al rinnovo esclusivamente nel caso in cui sia stato conseguito l'obiettivo della riduzione dei costi nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo. Nell'attività di ridefinizione dei contratti di locazione le amministrazioni predette si avvalgono del supporto dell'Agenzia del demanio.

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