D.M. Tesoro 14.03.2001
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni statali interessate, quantificherà i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato, utilizzati dalle amministrazioni statali per finalità governative.
2. Il costo d'uso è determinato con riferimento ai valori di mercato deg1i immobili e alle superfici utili calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
3. Il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attività istituzionali, dalle Forze armate e dalle Forze dell'ordine nonché, il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attività istituzionali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero per i beni e le attività culturali è commisurato al 60% delle superfici effettivamente utilizzate calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
4. Gli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo eccedenti le effettive esigenze allocative delle amministrazioni statali dovranno essere riconsegnati all'Agenzia del demanio.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui all'art. 1, sono introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui ai commi precedenti.
6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5, e corrispondenti al costo d'uso degli immobili risultano tra le poste attive dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato sotto il capitolo 4422.
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