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CCND 25.07.2000

Contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale dirigente scolastico.

Art. 3 - Utilizzazioni

1. Nell'attuale fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento della dirigenza scolastica del personale direttivo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59/97, il dirigente che nell'anno scolastico corrente è stato trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata, nell'ambito della provincia di titolarità ovvero in un comune di una provincia diversa, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria su qualsiasi presidenza disponibile per l'intero anno scolastico appartenente alla propria fascia di titolarità della provincia di provenienza o di altra provincia della Regione. Può, altresì, chiedere l'utilizzazione anche per istituti di fascia diversa come richiamato all'art. 14 del C.C.I.N. del 27.01.2000, purché in possesso dei titoli richiesti nell'art. 3 comma 1 del predetto contratto. Nelle operazioni di utilizzazione hanno la precedenza i titolari della provincia.

2. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di utilizzazione procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella (allegato A), relativamente ai punteggi dei trasferimenti d'ufficio, del C.C.I.N. del 27.01.2000. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

3. Il personale perdente posto che nelle operazioni di mobilità definitiva non ha trovato sistemazione né a domanda né d'ufficio sarà utilizzato a domanda e d'ufficio su qualsiasi presidenza della propria regione di titolarità.

4. Ai fini delle utilizzazioni d'ufficio fuori della provincia il Provveditore agli Studi di ex-titolarità, sentiti quelli della regione di appartenenza, individuerà la provincia, secondo le tabelle di viciniorità, ove il perdent

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