CCND 25.07.2000
1. Sono disposte, ai sensi del art. 7 del C.C.I.N del 27/01/2000, le proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l'anno scolastico 1999/00.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro i termini fissati con apposita comunicazione di cui al comma 5.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall'art. 11 del C.C.I.N. del 27.01.2000, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
5. Al fine di assicurare omogeneità di adempimenti, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione verranno stabiliti i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui ai successivi articoli 3 e 4. Nelle regioni interessate al dimensionamento tardivo (art. 1), i termini saranno eventualmente prorogati non oltre il decimo giorno dall'avvenuto dimensionamento.
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