CCND 25.07.2000
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia,per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, e per i seguenti motivi:
• ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
• ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
• per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
1. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità. Le assegnazioni provvisorie nell'ambito della regione precedono quelle tra regioni diverse.
2. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
3. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
4. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di assegnazione provvisoria procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella per assegnazioni provvisorie del personale dirigente scolastico (allegato C) del C.C.N.D. del 20.01.1999. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età s
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