Legge 10.01.2000, n. 6
1. Dopo l'articolo 2- bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é aggiunto il seguente:
"Art. 2- ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative".
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