Legge 10.01.2000, n. 6
1. Dopo l'articolo 2- ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é aggiunto il seguente:
"Art. 2- quater. - 1. Per le finalità di cui alla presente legge é istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, é formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2- quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, é sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.