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Legge 10.01.2000, n. 6

Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica. (G.U. 20.01.2000, n. 15)

Art. 3 -

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, é aggiunto il seguente:

"Art. 2- bis. - 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento é riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento é ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2- quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso".

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