Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6
1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.
2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.
3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.
4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.
5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.
6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti d
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