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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 3 - Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente della provincia regionale, che la presiede;

- dal sindaco del comune capoluogo;

- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;

- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;

- da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;

- dal Provveditore agli studi della provincia e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;

- da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della provincia convocata dal Presidente della Provincia regionale.

3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente della Provincia regionale non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di provincia.

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