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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 1 - Finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Nella Regione siciliana l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è strumento finalizzato:

- al radicamento della scuola ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

- all'uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea ai fini del miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nella eliminazione della dispersione e degli abbandoni, favorendo l'integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati;

- al massimo coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di volontariato e sportive, nonché degli operatori economici e sociali nel progetto unitario, seppure articolato, di sviluppo dell'istruzione nella prospettiva dell'universale e libero manifestarsi delle arti e delle scienze, dell'integrazione europea e dell'emancipazione sociale ed economica dei singoli e della collettività, da promuovere anche verso esiti lavorativi;

- alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica ed istruzione privata che, ferma restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.

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