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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 17 - Scuole materne regionali

1. Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.

2. Sono abrogati l'articolo 17 ed il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della medesima legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.

3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.

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