Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6
1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53" sono sostituite dalle parole "mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale".
2. Sono prorogate per l'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze temporanee a posti di insegnanti nelle scuole materne regionali formulate per il biennio 1997-1998 e 1998-1999.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.