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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 16 - Revisori dei conti

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:

a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

c) un rappresentante designato dalla provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

3. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

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