Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c) un rappresentante designato dalla provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.
3. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.
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