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D.M. Pubblica istruzione 21.04.2000, n. 128

Attuazione comma 5, articolo 29, Legge 23 dicembre 1988, n. 448, in materia di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili da parte di alcune istituzioni scolastiche.

Art. 2 - Sperimentazione dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 le assegnazioni finanziarie disposte dagli Uffici regionali in favore delle Istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'articolo 1, per i capitoli delle entrate del bilancio delle Istituzioni scolastiche per supplenze brevi, per il miglioramento dell'offerta formativa, per i compensi per le ore eccedenti, per l'aggiornamento, per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento e disposte sui relativi capitoli del bilancio dello Stato costituiscono per le medesime Istituzioni scolastiche la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità. Successivamente alla individuazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, l'Amministrazione centrale comunica agli Uffici regionali ed alle Istituzioni scolastiche i capitoli del bilancio dello Stato cui si applica la presente sperimentazione.

2. Le Istituzioni scolastiche imputano le risorse loro assegnate provenienti dai capitoli di bilancio sopraspecificati al cap. 5 dell'entrata del proprio bilancio di previsione cui viene attribuita la seguente denominazione: "Finanziamento per la dotazione finanziaria d'istituto". Le risorse finanziarie medesime sono utilizzate, perseguendo criteri di efficienza ed efficacia, sulla base di una autonoma programmazione delle spese da parte delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche, nella destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, devono comunque garantire il livello minimo di spesa per la contrattazione integrativa determinato dallo specifico finanziamento statale.

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