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D.M. Pubblica istruzione 21.04.2000, n. 128

Attuazione comma 5, articolo 29, Legge 23 dicembre 1988, n. 448, in materia di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili da parte di alcune istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Assegnazione delle risorse dagli Uffici regionali alle Istituzioni scolastiche in sperimentazione

1. Nella prima fase d'applicazione della sperimentazione prevista dal presente decreto e, comunque entro il mese di maggio 2000, gli Uffici regionali provvedono a comunicare in via provvisoria l'ammontare della dotazione finanziaria di istituto, sulla base delle erogazioni effettuate dagli Uffici scolastici provinciali nell'esercizio precedente, per i singoli capitoli di spesa interessati alla sperimentazione.

2. Entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, le Istituzioni scolastiche apportano le necessarie variazioni ai capitoli di entrata del proprio bilancio di previsione e, se necessario, anche ai capitoli di spesa.

3. Entro il mese di giugno 2000, i medesimi Uffici regionali comunicano in via definitiva l'ammontare della dotazione finanziaria d'istituto, che è costituita dalla somma degli importi risultanti dal riparto effettuato per i capitoli di spesa interessati alla sperimentazione, per l'assegnazione alle singole Istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito provinciale.

4. La dotazione finanziaria di istituto, provvisoria e definitiva, assegnata alle Istituzioni scolastiche è comunicata dagli Uffici regionali all'Amministrazione centrale, ai fini delle successive operazioni di monitoraggio dei flussi di spesa.

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