D.M. Pubblica istruzione 21.04.2000, n. 128
1. Al fine di attuare la sperimentazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, finalizzata a dare una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie, gli Uffici regionali della Lombardia, Liguria, Toscana, e Sicilia, attraverso gli Uffici scolastici provinciali di Milano, Genova, Firenze, Pisa e Catania, individuano, per ogni grado di istruzione, entro il 15 maggio, due Istituzioni scolastiche (tra cui un Istituto comprensivo).
2. Entro la stessa data, i suddetti Uffici regionali provvedono a comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione le Istituzioni scolastiche individuate.
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