D.M. Lavoro e previdenza sociale 22.11.1999
1. A norma di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge n.68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;
e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della citata legge n. 68 del 1999;
f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla discipl
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.