D.M. Lavoro e previdenza sociale 22.11.1999
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.
2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.
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