D.M. Lavoro e previdenza sociale 22.11.1999
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo.
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