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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 3 -

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

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