D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.
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