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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 1 -

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;

b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

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