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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 4 -

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.

5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economi

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