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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo II - Fondi pensione

Art. 9 - Principi e modalità costitutive

1. Le parti concordano sulla costituzione di fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di fondi.

La composizione e l'ambito di estensione dei fondi stessi a uno o più comparti, comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto, sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.

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